Legge 125 In particolare l'articolo 15: disposizioni per la
sicurezza sul lavoro
Nelle
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
Per le
finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro
con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità
sanitarie locali.
Ai lavoratori
affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
Chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5
milioni.
Italia.
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano: intesa in materia di individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gazzetta Ufficiale
Vengono elencate attività lavorative in cui il consumo
di alcolici aumenti i rischi per la sicurezza.
Italia.
Testo unico
delle leggi in materia delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza: titolo XI interventi preventivi, curativi e riabilitativi.
testo 309 1990
In
particolare:
Art.124 (Legge
26 giugno 1990, n.162, art.29, comma 1) Lavoratori
tossicodipendenti
I lavoratori
di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i
quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti
a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per
il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
I contratti
collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono
determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
Salvo più favorevole disciplina contrattuale l'assenza di lungo periodo per
il trattamento terapeutico-riabilitativo é considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli
impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.
I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda,
in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la
sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso
all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i
contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
Sono fatte
salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari
requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle
che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la
qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la
sospensione e la destituzione dal servizio.
Art.125 (Legge
26 giugno 1990, n.162, art.29, comma 1) Accertamenti di
assenza di tossicodipendenza
Gli
appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità sono sottoposti a cura di
strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del
datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima
dell'assunzione in servizio e, succes,sivamente, ad accertamenti periodici.
Legittimità al licenziamento per consumo
di alcolici
Sulla
legittimità del licenziamento per consumo di alcolici a seguito di fatti
attribuibili all'assunzione di alcol, si è espressa la Sezione lavoro
della Cassazione civile.